Dal 14 dicembre 2027 nel mercato dell’UE sarà vietato immettere, mettere a disposizione o esportare prodotti realizzati ricorrendo al lavoro forzato. Per le imprese, comprendere il nuovo Regolamento e rafforzare i propri processi di due diligence in quest’ottica è una questione prioritaria.

Secondo le stime dell’ILO, sono oltre 27,6 milioni le persone che nel mondo si trovano in condizioni di lavoro forzato. Il rischio si manifesta in particolare nelle catene di fornitura, dove la sorveglianza per le aziende risulta più complessa.

Il lavoro forzato costituisce una grave violazione dei principi e diritti fondamentali del lavoro, secondo l’omonima Dichiarazione ILO del 1998. Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3015 pone questo tema al centro della politica commerciale europea, introducendo un divieto applicabile a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine, settore o tipologia.

Cosa prevede il Regolamento

Il Regolamento si basa sulla definizione di lavoro forzato contenuta nella Convenzione ILO del 1930 (n. 29), che lo descrive come qualsiasi lavoro o servizio imposto a una persona sotto coercizione e per il quale essa non si sia offerta volontariamente.

Il divieto riguarda i prodotti realizzati “in tutto o in parte” ricorrendo al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro estrazione, raccolta, produzione o fabbricazione, compresa la lavorazione o trasformazione, e in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento, dentro o fuori dall’UE. Il Regolamento non riguarda quindi soltanto ciò che avviene nelle operations direttamente controllate dall’impresa, ma richiede un’attenzione particolare ai rischi presenti lungo l’intera catena del valore.

Nel momento in cui il Regolamento diventerà pienamente applicabile, le autorità competenti potranno avviare indagini qualora emergano evidenze di prodotti realizzati con lavoro forzato. Se la violazione viene accertata, diventeranno adottabili le misure previste dal Regolamento, compreso il divieto di immissione o disponibilità degli stessi sul mercato dell’UE.

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La due diligence come processo chiave

Un aspetto particolarmente rilevante per le aziende è il rapporto tra il Regolamento e i propri processi di due diligence sui diritti umani.

La Forced Labour Regulation non introduce obblighi aggiuntivi di due diligence, oltre a quelli già previsti dalla normativa europea applicabile. Tuttavia, riconosce la due diligence come uno strumento fondamentale per aiutare le aziende a identificare, prevenire, mitigare e affrontare i rischi di lavoro forzato e prevede che la Commissione fornisca indicazioni alle imprese su come utilizzarla a questo scopo.

Le Linee Guida al Regolamento, pubblicate dalla Commissione, suggeriscono alle aziende di integrare il rischio di lavoro forzato nei processi e nei sistemi di gestione del rischio già esistenti, senza creare necessariamente un sistema separato.

In particolare, alle imprese si suggerisce di:

  • individuare e valutare i rischi di lavoro forzato nelle proprie attività e lungo le catene del valore, approfondendo l’analisi nelle aree, nei prodotti e nei rapporti commerciali a maggior rischio;

  • adottare un approccio basato sul rischio, dando priorità agli impatti più gravi e più probabili;

  • definire responsabilità e meccanismi di governance chiari e comunicare aspettative e requisiti a fornitori e partner commerciali;

  • privilegiare la prevenzione dei rischi e, quando necessario, adottare misure di mitigazione e piani correttivi;

  • monitorare nel tempo l’efficacia delle misure adottate e migliorarle sulla base dei risultati;

  • prevedere meccanismi di reclamo e segnalazione accessibili.

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Prepararsi al 2027

Il Regolamento introduce un cambiamento importante: il lavoro forzato diventa non solo una questione di diritti umani, ma anche un rischio di accesso al mercato europeo.

Per imprese, autorità competenti e organizzazioni della società civile, il percorso di preparazione al Regolamento è già iniziato: il 30 giugno 2026 la Commissione ha pubblicato un pacchetto di strumenti e linee guida a supporto dell’attuazione e ha lanciato il Forced Labour Single Portal, la piattaforma dedicata alla sua applicazione.

Centrale per le aziende è quindi trasformare il tempo che precede l’applicazione del Regolamento in un’opportunità per rafforzare la conoscenza della propria catena del valore, integrare il rischio di lavoro forzato nei sistemi di due diligence esistenti e costruire processi capaci di dimostrare come il rischio viene identificato e gestito.

 

Per approfondire:

Forced Labour - Business & Human Rights Navigator

Business & Human Rights Accelerator

Fonte immagini: UNGC

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